Sous réserve et en complément de la présente loi, les cantons édictent les dispositions nécessaires sur l’octroi des allocations, l’organisation du régime et son financement.
1 commentary
L'art. 21 LAFam accorÞ aux cantons la compétenÎ d'édicter des dispositions cantonales complémentaires relatives aux autres conditions d'octroi des allocations familiales ainsi qu'à leur organisation et à leur financement. La condition fédérale d'attribution fondée sur un plafond de revenu (150 % d'une rente maximale de vieillesse AVS) est toutefois réglée à l'art. 19 LAFam. L'ordonnanÎ énumère en outre de manière précise des catégories de cas qui ne sont pas considérées comme exerçant une activité lucrative (notamment : les bénéficiaires d'une rente de vieillesse après l'âge ordinaire de la retraite ; les époux non séparés répondant aux conditions qui y sont indiquées ; certains demandeurs d'asile ou personnes admises provisoirement, dans les conditions qui y sont décrites).
“2 Il diritto agli assegni familiari è vincolato alla condizione che il reddito imponibile non ecceda il 150 per cento di una rendita massima completa di vecchiaia dell’AVS e che non vengano riscosse prestazioni complementari all’AVS/AI." Il 150% di una rendita massima completa di vecchiaia dell’AVS di cui all’art. 19 cpv. 2 LAFam corrispondeva per il biennio 2013-2014 a fr. 42'120.- all’anno (la rendita massima AVS mensile si fissava infatti in fr. 2'340.-), dal 2015 al 2018 a fr. 42'300.- (la rendita massima AVS mensile era di fr. 2'350.-), dal 2019 al 2020 a fr. 42'660.- (la rendita massima AVS mensile è aumentata a fr. 2'370.-) e dal 1° gennaio 2021 è pari a fr. 43'020.-- (la rendita massima AVS mensile è aumentata a fr. 2'390.-). Il 1° agosto 2020 è entrato in vigore il cpv. 1ter dell’art. 19 LAFam: " 1ter Le madri disoccupate che hanno diritto a un’indennità di maternità secondo la legge del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno sono altresì considerate prive di attività lucrativa per la durata di tale diritto. Il capoverso 2 non è applicabile.” Secondo l'art. 21 LAFam, fatta salva la presente legge e a suo complemento, i Cantoni emanano le disposizioni necessarie riguardo alle rimanenti condizioni per la concessione degli assegni familiari, all’organizzazione e al finanziamento. L'art. 16 dell'Ordinanza sugli assegni familiari del 31 ottobre 2007 (OAFami) precisa che: " Non sono considerate persone prive di attività lucrativa ai sensi della LAFam: a. le persone che percepiscono una rendita di vecchiaia AVS dopo aver raggiunto l’età ordinaria di pensionamento; b. le persone non separate il cui coniuge esercita un’attività lucrativa indipendente ai sensi dell’AVS o percepisce una rendita di vecchiaia AVS; c. le persone i cui contributi all’AVS sono ritenuti pagati conformemente all’articolo 3 capoverso 3 LAVS; d. i richiedenti l’asilo, gli stranieri ammessi a titolo provvisorio, le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora e le persone colpite da una decisione di allontanamento che hanno diritto al soccorso d’emergenza conformemente all’articolo 82 della legge del 26 giugno 19984 sull’asilo i cui contributi secondo l’articolo 14 capoverso 2bis LAVS non sono ancora stati fissati.”
“2 Il diritto agli assegni familiari è vincolato alla condizione che il reddito imponibile non ecceda il 150 per cento di una rendita massima completa di vecchiaia dell’AVS e che non vengano riscosse prestazioni complementari all’AVS/AI." Il 150% di una rendita massima completa di vecchiaia dell’AVS di cui all’art. 19 cpv. 2 LAFam corrispondeva per il biennio 2013-2014 a fr. 42'120.- all’anno (la rendita massima AVS mensile si fissava infatti in fr. 2'340.-), dal 2015 al 2018 a fr. 42'300.- (la rendita massima AVS mensile era di fr. 2'350.-), dal 2019 al 2020 a fr. 42'660.- (la rendita massima AVS mensile è aumentata a fr. 2'370.-) e dal 1° gennaio 2021 è pari a fr. 43'020.-- (la rendita massima AVS mensile è aumentata a fr. 2'390.-). Il 1° agosto 2020 è entrato in vigore il cpv. 1ter dell’art. 19 LAFam: " 1ter Le madri disoccupate che hanno diritto a un’indennità di maternità secondo la legge del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno sono altresì considerate prive di attività lucrativa per la durata di tale diritto. Il capoverso 2 non è applicabile.” Secondo l'art. 21 LAFam, fatta salva la presente legge e a suo complemento, i Cantoni emanano le disposizioni necessarie riguardo alle rimanenti condizioni per la concessione degli assegni familiari, all’organizzazione e al finanziamento. L'art. 16 dell'Ordinanza sugli assegni familiari del 31 ottobre 2007 (OAFami) precisa che: " Non sono considerate persone prive di attività lucrativa ai sensi della LAFam: a. le persone che percepiscono una rendita di vecchiaia AVS dopo aver raggiunto l’età ordinaria di pensionamento; b. le persone non separate il cui coniuge esercita un’attività lucrativa indipendente ai sensi dell’AVS o percepisce una rendita di vecchiaia AVS; c. le persone i cui contributi all’AVS sono ritenuti pagati conformemente all’articolo 3 capoverso 3 LAVS; d. i richiedenti l’asilo, gli stranieri ammessi a titolo provvisorio, le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora e le persone colpite da una decisione di allontanamento che hanno diritto al soccorso d’emergenza conformemente all’articolo 82 della legge del 26 giugno 19984 sull’asilo i cui contributi secondo l’articolo 14 capoverso 2bis LAVS non sono ancora stati fissati.”
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