L’offerente deve presentare un’offerta globale per l’oggetto dell’appalto pubblico.
Il committente può suddividere l’oggetto dell’appalto pubblico in lotti e aggiudicarli a uno o più offerenti.
Se il committente ha proceduto alla suddivisione in lotti, gli offerenti possono presentare un’offerta per più lotti, a meno che il committente non abbia disposto diversamente nel bando. Può stabilire che il singolo offerente ottenga soltanto un numero limitato di lotti.
Se si riserva la facoltà di esigere che gli offerenti collaborino con terzi, il committente lo deve annunciare nel bando.
Il committente può riservarsi nel bando la facoltà di aggiudicare prestazioni parziali.
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