Il trasferimento di un compito pubblico o il rilascio di una concessione sono considerati una commessa pubblica se in virtù di tale trasferimento o rilascio all’offerente sono conferiti diritti esclusivi o speciali esercitati nell’interesse pubblico, per i quali l’offerente riceve direttamente o indirettamente una retribuzione o un’indennità. Sono fatte salve le disposizioni previste da leggi speciali.
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