(art. 8 cpv. 4)
Si considerano beni che rientrano nell’ambito di applicazione dei trattati internazionali:
| Nomenclatura del Sistema armonizzato (SA)^1^ | |
|---|---|
| 1. Sale; zolfo; terre e pietre; gessi; calce e cementi | Cap. 25 |
| 2. Minerali, scorie e ceneri | Cap. 26 |
| 3. Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali | Cap. 27 |
| 4. Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi | Cap. 28 |
| 5. Prodotti chimici organici | Cap. 29 |
| 6. Prodotti farmaceutici | Cap. 30 |
| 7. Concimi | Cap. 31 |
| 8. Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti e altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri | Cap. 32 |
| 9. Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toeletta preparati e preparazioni cosmetiche | Cap. 33 |
| Nomenclatura del Sistema armonizzato (SA) | |
|---|---|
| 10. Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli, «cere per l’odontoiatria» e composizioni per l’odontoiatria a base di gesso | Cap. 34 |
| 11. Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle; enzimi | Cap. 35 |
| 12. Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili | Cap. 36 |
| 13. Prodotti per la fotografia o per la cinematografia | Cap. 37 |
| 14. Prodotti vari delle industrie chimiche | Cap. 38 |
| 15. Materie plastiche e lavori di tali materie | Cap. 39 |
| 16. Gomma e lavori di gomma | Cap. 40 |
| 17. Pelli (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio | Cap. 41 |
| 18. Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e contenitori simili; lavori di budella | Cap. 42 |
| 19. Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali | Cap. 43 |
| 20. Legno, carbone di legna e lavori di legno | Cap. 44 |
| 21. Sughero e lavori di sughero | Cap. 45 |
| 22. Lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio | Cap. 46 |
| 23. Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; carta o cartone da riciclare (avanzi e rifiuti); carta e sue applicazioni | Cap. 47 |
| 24. Carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone | Cap. 48 |
| 25. Prodotti dell’editoria, della stampa o delle altre industrie grafiche; testi manoscritti o dattiloscritti e piani | Cap. 49 |
| 26. Seta | Cap. 50 |
| 27. Lana, peli fini o grossolani; filati e tessuti di crine | Cap. 51 |
| 28. Cotone | Cap. 52 |
| 29. Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta | Cap. 53 |
| 30. Filamenti sintetici o artificiali, ad eccezione di: 54.07: Tessuti di filati di filamenti sintetici 54.08: Tessuti di filati di filamenti artificiali | Cap. 54 |
| 31. Fibre sintetiche o artificiali discontinue, ad eccezione di: 55.11–55.16: Filati e tessuti di fibre sintetiche o artificiali discontinue | Cap. 55 |
| 32. Ovatte, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi; manufatti di corderia, ad eccezione di: 56.08: Reti a maglie annodate, in pezza o in pezzi, ottenute con spago, corde o funi; reti confezionate per la pesca e altre reti confezionate, di materie tessili | Cap. 56 |
| 33. Tappeti e altri rivestimenti del suolo di materie tessili | Cap. 57 |
| 34. Tessuti speciali; superfici tessili «tufted»; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami | Cap. 58 |
| 35. Stoffe a maglia | Cap. 60 |
| 36. Indumenti e accessori di abbigliamento, a maglia | Cap. 61 |
| 37. Indumenti e accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia | Cap. 62 |
| 38. Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere e stracci | Cap. 63 |
| 39. Calzature, ghette e oggetti simili; parti di questi oggetti | Cap. 64 |
| 40. Cappelli, copricapo e altre acconciature; loro parti | Cap. 65 |
| 41. Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni, bastoni, bastoni‑sedile, fruste, frustini e loro parti | Cap. 66 |
| 42. Piume e calugine preparate e oggetti di piume o di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli | Cap. 67 |
| 43. Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili | Cap. 68 |
| 44. Prodotti ceramici | Cap. 69 |
| 45. Vetro e lavori di vetro | Cap. 70 |
| 46. Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, placcati o doppiati di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete | Cap. 71 |
| 47. Ghisa, ferro e acciaio | Cap. 72 |
| 48. Lavori di ghisa, ferro o acciaio | Cap. 73 |
| 49. Rame e lavori di rame | Cap. 74 |
| 50. Nichel e lavori di nichel | Cap. 75 |
| 51. Alluminio e lavori di alluminio | Cap. 76 |
| 52. Piombo e lavori di piombo | Cap. 78 |
| 53. Zinco e lavori di zinco | Cap. 79 |
| 54. Stagno e lavori di stagno | Cap. 80 |
| 55. Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie | Cap. 81 |
| 56. Utensili e utensileria, oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti, di metalli comuni | Cap. 82 |
| 57. Lavori diversi di metalli comuni | Cap. 83 |
| 58. Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi, ad eccezione di: 84.71: macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione e loro unità; lettori magnetici e ottici, macchine per l’inserimento di informazioni su supporto in forma codificata e macchine per l’elaborazione di queste informazioni, non nominate né comprese altrove | Cap. 84 |
| 59. Macchine, apparecchi e materiale elettrici e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono in televisione; parti e accessori di detti apparecchi, di cui unicamente: 85.10: Rasoi, tosatrici e apparecchi per la depilazione ecc. 85.16: Scaldacqua e scaldatori a immersione, elettrici ecc. 85.37: Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti ecc. 85.38: Parti destinate agli apparecchi delle voci 8535, 8536 o 8537 ecc. 85.39: Lampade e tubi elettrici a incandescenza ecc. 85.40: Lampade, tubi e valvole elettroniche a catodo caldo ecc. | Cap. 85 |
| 60. Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione | Cap. 86 |
| 61. Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli e altri veicoli terrestri, loro parti e accessori, ad eccezione di: 87.05: Autoveicoli per usi speciali (per esempio, carro-attrezzi, gru-automobili, autopompe, autocarri betoniera, autospazzatrici, veicoli spanditori, autocarri‑officina, autovetture radiologiche) ecc. 87.08: Parti e accessori di autoveicoli delle voci 87.01–87.05 ecc. 87.10: Carri da combattimento e autoblinde, anche armati; loro parti ecc. | Cap. 87 |
| 62. Navigazione marittima o fluviale | Cap. 89 |
| 63. Strumenti e apparecchi di ottica, per fotografia o per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti e apparecchi medico-chirurgici; parti e accessori di questi strumenti o apparecchi, ad eccezione di: 90.14: Bussole, comprese quelle di navigazione ecc. 90.15: Strumenti e apparecchi di geodesia, topografia ecc. 90.27: Strumenti e apparecchi per analisi fisiche o chimiche ecc. 90.30: Oscilloscopi ecc. | Cap. 90 |
| 64. Orologeria | Cap. 91 |
| 65. Strumenti musicali; parti e accessori di questi strumenti | Cap. 92 |
| 66. Mobili; mobili medico-chirurgici; articoli da letto e simili; apparecchi per l’illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose e oggetti simili; costruzioni prefabbricate | Cap. 94 |
| 67. Giocattoli, giuochi, oggetti per divertimenti o sport; loro parti e accessori | Cap. 95 |
| 68. Lavori diversi | Cap. 96 |
| 69. Oggetti d’arte, da collezione o di antichità | Cap. 97 |
Altri beni
Convenzione internazionale del 14 giugno 1983 sul Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (RS 0.632.11 ). ↩
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