Gli impiegati dei datori di lavoro di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettere a, b, e–i sono assicurati presso PUBLICA contro le conseguenze economiche di vecchiaia, invalidità e morte.
Le unità amministrative federali decentralizzate dotate di personalità giuridica e di contabilità proprie, il cui personale dispone di uno statuto che deroga alla presente legge in base a una legge speciale o che in materia di diritto del personale dispongono delle competenze del datore di lavoro in virtù degli articoli 3 capoverso 2 e 37 capoverso 3, assicurano parimenti i loro impiegati presso PUBLICA.
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