Il Consiglio federale è considerato datore di lavoro ai sensi della legge del 20 dicembre 20061su PUBLICA per gli impiegati di cui all’articolo 32a ; è fatto salvo il capoverso 2.
Le unità amministrative federali decentralizzate dotate di personalità giuridica e di contabilità proprie sono considerate datori di lavoro dei loro impiegati.
Il Consiglio federale designa i rappresentanti dei datori di lavoro della cassa di previdenza della Confederazione (art. 32d cpv. 2) nella Commissione della cassa.