L’affiliazione dei datori di lavoro a PUBLICA ai sensi dell’articolo 4 capoverso 1 della legge del 20 dicembre 20061su PUBLICA è conclusa con un contratto di diritto pubblico. Il DFF firma il contratto a nome del Consiglio federale.2
I regolamenti della previdenza costituiscono parte integrante del contratto d’affiliazione.
La conclusione e la modifica del contratto di affiliazione richiedono la partecipazione e il consenso dell’organo paritetico. I contratti di affiliazione di datori di lavoro che non siano il Consiglio federale devono inoltre essere approvati dal Consiglio federale perché siano validi.
La modifica del contratto di affiliazione richiede l’approvazione del Consiglio federale se ha conseguenze finanziarie per il datore di lavoro, gli impiegati, gli aventi diritto alle rendite o la cassa di previdenza.3