Se i redditi patrimoniali della cassa di previdenza non consentono alcun adeguamento delle rendite al rincaro o soltanto un adeguamento insufficiente, i datori di lavoro possono decidere un congruo adeguamento straordinario al rincaro delle rendite dei loro ex impiegati o il versamento di un assegno unico. Per i datori di lavoro che appartengono alla cassa di previdenza della Confederazione decide il Consiglio federale.
La decisione dei datori di lavoro di cui al capoverso 1 non ha conseguenze per:
gli ex impiegati che al momento dell’entrata in vigore di una misura di cui al capoverso 1 ricevono la loro rendita da un istituto di previdenza che non sia PUBLICA oppure da un’altra cassa di previdenza che fa parte di PUBLICA, o dipendono da un altro datore di lavoro affiliato a PUBLICA nel quadro di una cassa di previdenza comune ai sensi dell’articolo 32d capoversi 1 e 2; e
gli aventi diritto alle rendite che fanno parte di un effettivo chiuso (art. 23 cpv. 2, secondo periodo della L del 20 dic. 20061su PUBLICA).
I datori di lavoro rimborsano a PUBLICA il capitale di copertura necessario per il finanziamento delle misure di cui al capoverso 1.