I datori di lavoro informano tempestivamente ed esaustivamente il personale e le sue organizzazioni in merito a tutte le questioni importanti in materia di personale.
Consultano il personale e le sue organizzazioni:
prima di procedere a modifiche della presente legge;
prima di emanare disposizioni d’esecuzione della presente legge;
prima di creare o modificare sistemi per il trattamento di dati che riguardano il personale;
prima del trasferimento a terzi di parti dell’amministrazione o di un’azienda o parte di un’azienda;
per questioni legate alla sicurezza sul lavoro o ai provvedimenti sull’igiene del lavoro in virtù dell’articolo 6 capoverso 3 della legge sul lavoro del 13 marzo 19641.
I datori di lavoro conducono trattative con le organizzazioni del personale.
Le disposizioni d’esecuzione disciplinano la partecipazione del personale e delle sue organizzazioni. Possono prevedere organi di consultazione, di conciliazione e di decisione, la cui composizione può essere paritetica.