Se un coniuge eccede il suo potere di rappresentare l’unione coniugale o se ne dimostra incapace, il giudice, ad istanza dell’altro, può privarlo in tutto od in parte della rappresentanza.
Il coniuge istante può comunicare la privazione a terzi soltanto con avviso personale.
La privazione è opponibile ai terzi di buona fede soltanto quando sia stata pubblicata per ordine del giudice.
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