La presunzione di paternità può essere contestata giudizialmente:
dal marito;
dal figlio, se la comunione domestica dei coniugi è cessata durante la sua minore età.
L’azione del marito è diretta contro il figlio e la madre, quella del figlio contro il marito e la madre.
L’azione è improponibile per il marito che ha consentito al concepimento da parte di un terzo. Riguardo il diritto di contestazione del figlio è fatta salva la legge del 18 dicembre 19981sulla medicina della procreazione.2