La competente autorità di vigilanza può, su proposta dell’organo superiore della fondazione, modificare il fine di una fondazione di previdenza a favore del personale ai sensi dell’articolo 89a capoverso 7 costituita prima dell’entrata in vigore della modifica del 14 giugno 2024, se la modifica del fine consiste nell’estensione di quest’ultimo alle prestazioni di cui all’articolo 89a capoverso 8 numero 4.
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