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Art. 726

210CCFederal Act1 gen 1912Fonte originale
  1. Se alcuno ha lavorato o trasformato una cosa altrui, la nuova cosa appartiene all’artefice ove il lavoro valga più della materia; al padrone della materia, nel caso opposto.
  2. Se l’artefice è in mala fede, il giudice può aggiudicare la nuova cosa al padrone della materia, anche se il lavoro valga di più.
  3. Sono riservate le disposizioni sul risarcimento dei danni e sull’arricchimento.

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