1I coniugi che vivevano nel regime comune dell’unione dei beni sotto la legge anteriore possono, entro un anno dall’entrata in vigore della legge nuova, dichiarare per scritto e congiuntamente all’ufficio del registro dei beni matrimoniali del loro domicilio di voler mantenere questo regime purché non l’abbiano modificato per convenzione matrimoniale; l’ufficio del registro dei beni matrimoniali tiene un elenco pubblico di queste dichiarazioni.
2Il regime dei beni è però opponibile ai terzi soltanto se ne sono o ne dovevano essere a conoscenza.
3I beni riservati dei coniugi sono sottoposti alle nuove norme sulla separazione dei beni.
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