1Alle coppie di persone dello stesso sesso che hanno contratto matrimonio all’estero prima dell’entrata in vigore integrale della modifica del presente Codice del 18 dicembre 2020 si applica retroattivamente, dalla data della celebrazione del matrimonio, il regime ordinario della partecipazione agli acquisti, in quanto esse non abbiano altrimenti disposto per convenzione matrimoniale o patrimoniale.
2Prima dell’entrata in vigore integrale delle disposizioni della modifica del presente Codice del 18 dicembre 2020, ogni coniuge può comunicare per scritto all’altro che il regime dei beni di cui all’articolo 18 della legge del 18 giugno 20041sull’unione domestica registrata (LUD) è mantenuto fino al momento di detta entrata in vigore*.*
3Il regime dei beni di cui all’articolo 18 LUD è mantenuto anche quando all’entrata in vigore integrale della modifica del presente Codice del 18 dicembre 2020 è in corso un’azione per lo scioglimento del regime patrimoniale secondo il diritto svizzero.
4Le ordinanze corrispondenti prevedono che in documenti, atti e moduli i coniugi che lo desiderano siano indicati quali marito e moglie, nonché quali padre e madre dei loro figli.
RS 211.231 ↩
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