Il presente capitolo si applica alle registrazioni internazionali ai sensi dell’Accordo di Madrid del 14 luglio 19671per la registrazione internazionale dei marchi (Accordo di Madrid) e del Protocollo relativo all’Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi del 27 giugno 19892(Protocollo di Madrid) effettuate tramite l’IPI o che esplicano effetto in Svizzera.
Le altre disposizioni della presente legge sono applicabili, salvo che l’Accordo di Madrid o il Protocollo di Madrid o il presente capitolo non dispongano altrimenti.