la registrazione internazionale di un marchio, se la Svizzera è il Paese d’origine ai sensi dell’articolo 1 capoverso 3 dell’Accordo di Madrid1oppure dell’articolo 2 capoverso 1 del Protocollo di Madrid2;
la modifica di una registrazione internazionale, se la Svizzera è il Paese del titolare del marchio ai sensi dell’Accordo di Madrid o del Protocollo di Madrid;
la registrazione internazionale di una domanda, se la Svizzera è il Paese d’origine ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 del Protocollo di Madrid.
Per la registrazione internazionale di un marchio o di una domanda di registrazione o di modifica di una registrazione internazionale devono essere pagate le tasse previste nell’Accordo di Madrid, nel Protocollo di Madrid e nell’ordinanza pertinente.