In tutti gli atti legislativi, l’espressione «marchio di fabbrica e di commercio» è sostituita con il termine «marchio», fatti salvi gli articoli 1 e 2 della legge federale del 5 giugno 19312per la protezione degli stemmi pubblici e di altri segni pubblici. Gli atti legislativi rispettivi saranno adattati alla prossima occasione.
Footnotes
Queste modifiche possono essere consultate allaRU 1993 274. ↩
[CS 2 919;RU 2006 2197all. n. 25, 2008 3437II 13.RU 2015 3679all. 3 cifra I n. 1] . Vedi ora la LF del 21 giu. 2013 (RS 232.21 ). ↩
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