I marchi già depositati o ancora registrati al momento dell’entrata in vigore della presente legge sono retti a partire da tale data dal nuovo diritto.
In deroga al capoverso 1, sono tuttavia applicabili le disposizioni seguenti:
la priorità è retta dal diritto anteriore;
i motivi che giustificano il rigetto delle domande di registrazione, ad eccezione dei motivi assoluti d’esclusione, sono retti dal diritto anteriore;
le opposizioni alla registrazione di marchi già depositati al momento dell’entrata in vigore della presente legge sono irricevibili;
la validità della registrazione prende fine con lo scadere del termine previsto dal diritto anteriore; fino allora, la registrazione può essere prorogata in ogni momento;
la prima proroga della registrazione di un marchio collettivo sottostà, quanto alla forma, alle stesse prescrizioni del deposito.
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