All’interno degli allineamenti è vietato, salvo un permesso, sia realizzare nuove costruzioni sia trasformare quelle esistenti, anche se queste vi abbiano soltanto a sporgere. I lavori di manutenzione di un immobile non sono considerati trasformazioni secondo la presente disposizione.1
Quando il precedente divieto fosse violato, i Cantoni possono prendere le misure necessarie al ripristino a spese del trasgressore, indipendentemente dalla punibilità del medesimo.
Footnotes
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 12 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2259;FF 2012 543). ↩
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