La procedura di rilottizzazione sotto forma di raggruppamento particellare di terreni agricoli, di foreste, o di aree fabbricabili, si applica quando sia nell’interesse della costruzione stradale oppure necessaria ad un uso e governo funzionale dei fondi da quella pregiudicati.
Nella procedura di rilottizzazione, il terreno necessario alla costruzione stradale può essere acquistato:
con il conferimento di fondi dell’ente pubblico all’impresa di rilottizzazione;
con una detrazione adeguata della proprietà fondiaria cui si estende la procedura di rilottizzazione. Il terreno, in tal modo detratto per la costruzione stradale, sarà risarcito all’impresa di rilottizzazione secondo il suo valore venale;
con il computo del plusvalore conferito ai fondi dalle bonifiche fondiarie operate nella costruzione stradale;
con altri mezzi giuridici della procedura cantonale.
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