Quando sia previsto un raggruppamento di fondi o di foreste, gli avamprogetti del medesimo saranno elaborati, quando sia possibile, insieme con i progetti stradali generali. Essi devono recare segnatamente i confini presumibili del comprensorio, la rete delle vie da costruirvi e le opere idriche più importanti.
Gli avamprogetti sono elaborati dai Cantoni. L’Ufficio, di concerto con l’Ufficio federale delle bonifiche fondiarie1e gli altri servizi federali interessati, ne esercita l’alta vigilanza.