Gli impianti temporanei per la premunizione della strada contro gli effetti nocivi degli elementi, costruiti fuori dell’area stradale, devono essere tollerati dai proprietari dei fondi.
Il danno che ne risulti è risarcito congruamente. Ove non sia possibile convenire dell’indennità, essa è determinata dalla Commissione di stima, in conformità dell’articolo 64 LEspr1.2