Mediante decisione del Consiglio federale, la Confederazione può assumere, interamente o in parte, i compiti di un Cantone in conformità della presente legge se:
il Cantone ne fa domanda e è realmente impossibilitato ad assumere esso stesso tali compiti;
è necessario per assicurare l’esecuzione dell’opera e il Cantone rifiuta d’adempiere tali compiti entro un termine adeguato stabilito dal Consiglio federale.
Anche in questi casi le spese sono ripartite secondo le disposizioni della legge federale del 22 marzo 19851concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata.