730.03OPEnFederal Council Ordinance1 gen 2018Fonte originale
Se prima dell’entrata in vigore della presente modifica a un gestore è stato accordato un bonus per l’altitudine, egli continua a riceverlo conformemente al diritto anteriore.
Se un impianto messo in esercizio dopo il 1° gennaio 2026 soddisfa i requisiti che danno diritto a un bonus per la produzione elettrica invernale, il gestore può rinunciare al bonus per l’altitudine accordato per l’impianto e fruire invece del bonus per la produzione elettrica invernale.
La rinuncia al bonus per l’altitudine deve essere comunicata all’organo d’esecuzione entro la fine di settembre dopo il terzo semestre invernale completo. Il bonus per l’altitudine concesso fino a quel momento è compensato con il bonus per la produzione elettrica invernale.
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