730.03OPEnFederal Council Ordinance1 gen 2018Fonte originale
Dall’obbligo della commercializzazione diretta (art. 21 LEne) sono esclusi i gestori di impianti con una potenza inferiore a 100 kW.
I gestori di impianti con una potenza a partire da 500 kW che ricevono già una rimunerazione secondo il diritto anteriore devono passare alla commercializzazione diretta.
Tutti i gestori possono passare alla commercializzazione diretta in ogni momento, rispettando un termine di notifica di un mese, per la fine di un trimestre. Il ritorno all’immissione in rete al prezzo di mercato di riferimento è escluso.1
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6129). ↩
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