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Commenti: Art. 3 | Omnilex
Law
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Art. 3
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Art. 3
730.03
OPEn
Federal Council Ordinance
1 gen 2018
Fonte originale
Sono considerati nuovi impianti:
negli impianti idroelettrici: gli impianti che utilizzano per la prima volta un potenziale idraulico;
nelle altre tecnologie: gli impianti che sono costruiti per la prima volta in un’ubicazione.
Sono considerati parimenti nuovi impianti:
un impianto che sostituisce completamente un impianto esistente; costituiscono un’eccezione gli impianti idroelettrici;
un impianto eolico nel quale vengono sostituiti almeno il rotore, il convertitore e la torre.
L’organo d’esecuzione, sentito l’Ufficio federale dell’energia (UFE), decide se l’impianto sia da considerarsi nuovo o no.
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