730.03OPEnFederal Council Ordinance1 gen 2018Fonte originale
Il gestore di un impianto per il quale ottiene un premio di mercato fluttuante è tenuto a notificare all’autorità competente gli ampliamenti o i rinnovamenti almeno un mese prima della messa in esercizio. Egli è tenuto a indicare tutte le modifiche che intende effettuare all’impianto precedente in relazione a tale ampliamento o rinnovamento.
La durata della rimunerazione non viene prorogata da un ampliamento o un rinnovamento successivo.
La quota di elettricità rimunerata con il premio di mercato fluttuante viene verificata dopo un ampliamento o rinnovamento successivo e adeguata alle nuove circostanze.
In caso di mancata notifica o se la notifica di cui al capoverso 1 non avviene entro il termine stabilito, il gestore è tenuto a restituire all’organo d’esecuzione o all’UFE, senza interessi, la differenza tra la rimunerazione ottenuta e la rimunerazione spettantegli in base all’adeguamento di cui al capoverso 3.
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