730.03OPEnFederal Council Ordinance1 gen 2018Fonte originale
L’organo d’esecuzione versa il premio di mercato fluttuante trimestralmente.
Per gli impianti idroelettrici controllabili con una potenza superiore a 3 MW, l’UFE versa il premio di mercato fluttuante a cadenza annuale.
L’autorità competente esige dal gestore la restituzione, senza interessi, degli importi versati in eccesso in rapporto all’effettiva produzione. Essa può anche computare tali importi nel periodo di pagamento successivo.
La rimunerazione viene versata fino al termine del mese intero nel quale scade la durata della rimunerazione.
Se il gestore non presenta entro i termini fissati e in forma integrale la notifica di messa in esercizio o le altre informazioni necessarie per i versamenti di cui al capoverso 1 o 2, non sussiste alcun diritto alla rimunerazione fino al momento della presentazione di tali informazioni.
5bis. Se il gestore non presenta entro i termini fissati e in forma integrale il conteggio dei costi di costruzione di cui all’articolo 30cquinquiescapoverso 5, il bonus per la produzione elettrica invernale non sarà versato fino a quando non sarà presentato il conteggio dei costi di costruzione.1
Se un impianto immette in rete meno elettricità rispetto alla quota di produzione rimunerata con il premio di mercato fluttuante, l’autorità competente rimunera il premio di mercato fluttuante solo per l’elettricità effettivamente immessa in rete.
Footnotes
Introdotto dalla cifra I dell’O del 26 nov. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 830). ↩
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