730.03OPEnFederal Council Ordinance1 gen 2018Fonte originale
Il prezzo di mercato di riferimento per il premio di mercato fluttuante corrisponde al prezzo di mercato di riferimento di cui all’articolo 15, più un prezzo per le garanzie di origine.
Per gli impianti idroelettrici controllabili con una potenza superiore a 3 MW, in deroga al capoverso 1 il prezzo di mercato di riferimento è calcolato con frequenza annuale e individualmente per ogni impianto conformemente all’allegato 6.1 numero 3.2, più un prezzo per le garanzie di origine secondo i capoversi 4 e 5.
Il prezzo delle garanzie di origine per gli impianti fotovoltaici è calcolato in base ai prezzi pagati mediamente in Svizzera l’anno precedente per le garanzie di origine per gli impianti fotovoltaici. L’UFE stabilisce il prezzo per l’intero anno in corso e lo pubblica insieme al prezzo di mercato di riferimento di cui all’articolo 15 per il primo trimestre.
Il prezzo delle garanzie di origine per gli impianti idroelettrici, a biomassa ed eolici è calcolato sulla base di una percentuale del prezzo di mercato di riferimento di cui all’articolo 15.
La percentuale è la seguente:
per gli impianti idroelettrici: 5 per cento;
per gli impianti a biomassa ed eolici: 10 per cento.
Se a un impianto idroelettrico soggetto al sistema del premio di mercato fluttuante è applicabile la rimunerazione minima di cui all’articolo 15 capoverso 1bisLEne, per tale periodo vale come prezzo di mercato di riferimento la rimunerazione minima determinante di cui all’articolo 12 capoverso 1bislettera d OEn1.2