730.03OPEnFederal Council Ordinance1 gen 2018Fonte originale
Un impianto per il quale sono stati versati una rimunerazione unica o un contributo d’investimento deve essere sottoposto, a partire dalla sua messa in esercizio, dall’ampliamento considerevole o dal rinnovamento considerevole, a una manutenzione per almeno la durata seguente, in modo che sia garantito un esercizio regolare:
20 anni nel caso di impianti fotovoltaici, geotermici ed eolici;
15 anni nel caso di IIR, forni per l’incenerimento di fanghi e impianti idroelettrici;
10 anni nel caso di impianti di produzione di biogas, centrali elettriche a legna, impianti a gas di depurazione e impianti a gas di discarica.
Durante almeno 20 anni gli impianti fotovoltaici devono inoltre essere in esercizio in modo tale da non scendere al di sotto della produzione minima attesa in base all’ubicazione e all’orientamento.
I gestori di impianti fotovoltaici ai quali è stata accordata una rimunerazione unica ai sensi dell’articolo 25 capoverso 3 LEne (rimunerazione unica elevata) non possono fare uso del consumo proprio secondo l’articolo 16 LEne per almeno 20 anni dalla messa in esercizio dell’impianto.
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