730.03OPEnFederal Council Ordinance1 gen 2018Fonte originale
La messa in esercizio completa deve avvenire al più tardi cinque anni dopo il giorno in cui l’ultima autorizzazione necessaria per la costruzione dell’impianto è passata in giudicato.
Se entro il termine di cui al capoverso 1 può essere messa in esercizio solo una parte dell’impianto originariamente previsto, la rimunerazione unica viene calcolata e concessa in proporzione alla parte messa in esercizio fino a quel momento, nella misura in cui tale parte soddisfa i requisiti di cui all’articolo 71a capoverso 2 LEne.
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