730.03OPEnFederal Council Ordinance1 gen 2018Fonte originale
Al più tardi un anno dopo la messa in esercizio occorre presentare all’UFE una notifica di conclusione dei lavori.
La notifica deve contenere le indicazioni e i documenti seguenti:
un conteggio dettagliato dei costi di costruzione;
un elenco dei costi d’investimento computabili e non computabili.
Se entro il termine di cui all’articolo 46k capoverso 1 è stata messa in esercizio solo una parte dell’impianto originariamente previsto, deve essere presentata la notifica di conclusione dei lavori per tale parte.1
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 26 nov. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 830). ↩
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