730.03OPEnFederal Council Ordinance1 gen 2018Fonte originale
La rimunerazione unica di cui all’articolo 71a capoverso 4 LEne può essere versata in più tranche.
L’UFE stabilisce nel singolo caso la data per il versamento delle singole tranche e l’ammontare dei contributi da versare per tranche nella garanzia di principio di cui all’articolo 46j (piano di pagamento).
L’ultima tranche può essere versata soltanto dopo la determinazione definitiva della rimunerazione unica. Fino a quel momento può essere versato al massimo l’80 per cento dell’ammontare previsto della rimunerazione unica calcolato nella garanzia di principio di cui all’articolo 46j .
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