Se dall’esame della domanda risulta che sussistono i requisiti per il diritto e sono disponibili sufficienti risorse per la presa in considerazione della domanda, l’UFE accorda il contributo d’investimento con garanzia di principio e determina quanto segue:
- 1 l’ammontare del contributo d’investimento in per cento dei costi d’investimento;
- l’importo massimo che il contributo d’investimento non deve eccedere;
- entro quando al più tardi occorre avviare i lavori;
- il piano di pagamento secondo l’articolo 60;
- il termine entro il quale l’impianto deve essere messo in esercizio.