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Commenti: Art. 77 | Omnilex
Law
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Art. 77
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Art. 77
730.03
OPEn
Federal Council Ordinance
1 gen 2018
Fonte originale
Al più tardi due anni dopo la messa in esercizio occorre presentare all’UFE una notifica di conclusione dei lavori.
La notifica deve contenere le indicazioni e i documenti seguenti:
un conteggio dettagliato dei costi di costruzione;
un elenco dei costi d’investimento computabili e non computabili;
la notifica della produzione netta del primo anno d’esercizio completo.
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