Se sussistono presumibilmente i requisiti per il diritto e vi sono sufficienti risorse a disposizione, l’organo d’esecuzione garantisce il contributo d’investimento con garanzia di principio e determina quanto segue:
- l’ammontare presunto del contributo d’investimento sulla base della potenza dell’impianto prevista, sulla base delle aliquote di cui all’allegato 2.3 e tenendo conto dei contributi massimi di cui all’articolo 71;
- la quota presunta di potenza dell’impianto per la quale è accordato un contributo d’investimento;
- l’importo massimo che il contributo d’investimento non deve eccedere; esso corrisponde all’importo determinato secondo la lettera a.