730.03OPEnFederal Council Ordinance1 gen 2018Fonte originale
Se le risorse disponibili non sono sufficienti per una presa in considerazione immediata, i progetti sono inseriti in una lista d’attesa, salvo il caso in cui sia manifesto che essi non soddisfano i requisiti per il diritto.
L’organo d’esecuzione comunica al richiedente che il suo progetto è stato inserito in una lista d’attesa.1
Se vi sono nuovamente risorse disponibili, i progetti sono presi in considerazione secondo la data di presentazione della domanda.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 708). ↩
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