730.03OPEnFederal Council Ordinance1 gen 2018Fonte originale
Se al momento della notifica di messa in esercizio sussistono ancora i requisiti per il diritto, l’organo d’esecuzione determina l’ammontare definitivo del contributo d’investimento sulla base della potenza dell’impianto effettivamente installata.
Se è stato accordato un contributo di progettazione per un progetto di energia eolica, una parte di esso sarà dedotto dalla determinazione definitiva del contributo d’investimento. Il contributo di progettazione viene ripartito equamente fra tutti gli impianti di energia eolica con autorizzazione passata in giudicato.1
Footnotes
Introdotto dalla cifra I dell’O del 26 nov. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 830). ↩
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