730.03OPEnFederal Council Ordinance1 gen 2018Fonte originale
Se sono soddisfatti i requisiti per il diritto secondo l’allegato 2.5 per un contributo d’investimento per una prospezione o uno sfruttamento e sono disponibili sufficienti risorse per la presa in considerazione della domanda, la Confederazione conclude con il richiedente un contratto di diritto amministrativo.
Se sono soddisfatti i requisiti per il diritto secondo l’allegato 2.6 per la costruzione di un impianto geotermico e sono disponibili sufficienti risorse per la presa in considerazione della domanda, l’UFE accorda il contributo d’investimento con garanzia di principio e determina quanto segue:
l’ammontare del contributo d’investimento in per cento dei costi d’investimento computabili;
l’importo massimo che il contributo d’investimento non deve eccedere;
entro quando al più tardi occorre avviare i lavori;
il piano di pagamento secondo l’articolo 87z ;
il termine entro il quale l’impianto deve essere messo in esercizio;
i parametri dei dati rilevanti ai fini della produzione oggetto della notifica di cui all’articolo 87w lettera d.
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