730.03OPEnFederal Council Ordinance1 gen 2018Fonte originale
Gli impianti idroelettrici seguenti sono esclusi dai limiti inferiori di cui agli articoli 19 capoverso 4 lettera a, 26 capoverso 1 e 29a capoverso 1 lettere a e b LEne:
centrali con utilizzo di acqua di dotazione;
impianti presso scolatori di piena creati in modo artificiale, canali industriali e canali di derivazione e di restituzione esistenti, sempre che non vengano provocati nuovi interventi nelle acque naturali o preziose sul piano ecologico;
impianti accessori come impianti idroelettrici collegati con impianti di approvvigionamento di acqua potabile, di innevamento artificiale o di smaltimento delle acque di scarico, impianti ad acqua irrigua o impianti idroelettrici per lo sfruttamento dell’acqua di galleria.
Un impianto non è considerato accessorio se:
una delle parti dell’impianto che serve sia all’utilizzazione principale che a quella accessoria, quali prese d’acqua, condotte forzate e serbatoi di accumulo, è dimensionata per una portata massima maggiore rispetto a quanto necessario per l’utilizzazione principale; oppure
per l’utilizzazione accessoria è costruita una presa d’acqua supplementare.
Oltre agli impianti secondo il capoverso 1 sono esclusi dai limiti inferiori di cui agli articoli 26 capoverso 1 e 29a capoverso 1 lettere a e b LEne gli impianti nei quali sono o sono state realizzate misure di risanamento di cui all’articolo 83a della legge federale del 24 gennaio 19911sulla protezione delle acque (LPAc) o all’articolo 10 della legge federale del 21 giugno 19912sulla pesca (LFSP), sempre che gli ampliamenti o i rinnovamenti non causino nuovo o ulteriore pregiudizio sul piano ecologico.