730.03OPEnFederal Council Ordinance1 gen 2018Fonte originale
Nella decisione in cui determina il premio di mercato l’UFE può inserire una riserva per una correzione successiva.
Se nell’insieme le risorse per un anno non sono sufficienti (art. 36 cpv. 2 OEn1), l’UFE riduce il premio di mercato di ciascun avente diritto al premio del medesimo tasso percentuale.
L’UFE versa i premi possibilmente nell’anno in cui è stata presentata la domanda, se necessario con una trattenuta temporanea parziale dei fondi.
L’UFE può ricorrere al sostegno della Commissione federale dell’energia elettrica (ElCom) nell’esecuzione. Su richiesta dell’UFE, la ElCom effettua verifiche relative alle vendite effettive a titolo di servizio universale, paragonando i dati forniti dall’UFE con i propri.