(art. 30e ter, 30e quater, 68, 69, 74, 80a , 80b, 80d , 84 e 85)
La definizione di impianto a biomassa si basa sull’allegato 1.5 numero 1.
2.1 Requisiti generali
I requisiti generali si determinano sulla scorta dell’allegato 1.5 numeri 2.1.1 e 2.1.2.
2.2 Requisiti energetici minimi
Il fabbisogno di calore dell’impianto di produzione di energia è coperto utilizzando il calore dell’impianto di cogenerazione o altre energie rinnovabili.
2.3 Contenuto della domanda
La domanda deve contenere almeno le indicazioni e i documenti seguenti:
2.4 Elementi costituenti dell’impianto
Per il calcolo dei costi di un impianto di riferimento vengono presi in considerazione in particolare i seguenti elementi costituenti dell’impianto per il periodo di utilizzazione indicato; ciò vale anche per il calcolo dei costi d’investimento computabili in caso di rinnovamenti considerevoli:
| Elemento costituente dell’impianto | Periodo di utilizzazione in anni |
|---|---|
| Parti dello stabile, vasca, stoccaggio intermedio, serbatoio di stoccaggio, stoccaggio dei residui di fermentazione, fermentatore, stoccaggio di gas, tubazioni, gasdotti propri fino a 300 m, isolamento, rubinetteria | 25 |
| Trituratore, sistema di vagliatura, dispositivo di miscelazione, separazione | 15 |
| Generazione di gas, estrazione di calore, sistema di scarico gas, sistema ad aria compressa, sistema di ventilazione | 10 |
| Centrale termo-elettrica a blocco incl. raffreddamento d’emergenza, microturbina a gas, regolazione della pressione, generatore, trasformatore, sistema di condensatori, fiaccola d’emergenza | 10 |
| Tecnica di gestione (tecnica di misurazione, comando e regolazione elettrica, EMSR) | 15 |
3.1 Requisiti generali
3.1.1 I requisiti generali si determinano sulla scorta dell’allegato 1.5 numeri 2.1.1 e 2.1.2.
3.1.2 Un impianto è considerato centrale elettrica a legna solo se al suo interno si utilizza la legna quale unico vettore energetico.
3.2 Requisiti energetici minimi
3.2.1 Le centrali elettriche a legna devono raggiungere un coefficiente di sfruttamento energetico globale ponderato minimo almeno del 70 per cento. Il coefficiente deriva dalla somma del coefficiente di sfruttamento del calore, del coefficiente di sfruttamento dei prodotti e di 1,75 volte il coefficiente di sfruttamento dell’elettricità.
3.2.2 Per il calcolo del coefficiente di sfruttamento energetico globale vale quanto segue:
3.2.3 Il coefficiente di sfruttamento dei prodotti viene preso in considerazione nel calcolo del coefficiente di sfruttamento energetico globale ponderato solo se il processo termico ha come obiettivo anche la produzione di vettori energetici o di prodotti con un potere calorifico inferiore Hu>0.
3.2.4 Se contemporaneamente alla costruzione, all’ampliamento considerevole o al rinnovamento considerevole di una centrale elettrica a legna viene realizzata o ampliata una rete di teleriscaldamento o un altro sistema per lo sfruttamento termico, i requisiti energetici minimi devono essere rispettati al più tardi dall’inizio del terzo anno civile completo dopo la messa in esercizio dell’impianto, dell’ampliamento o del rinnovamento.
3.3 Contenuto della domanda
La domanda deve contenere almeno le indicazioni e i documenti seguenti:
a. indicazioni relative all’impianto, in particolare il nome dell’avente diritto e l’ubicazione;
b. licenza di costruzione o, se per un progetto non occorre una licenza di costruzione, prova che il progetto è pronto alla realizzazione;
c. descrizione del progetto che illustra che tutti i requisiti per il versamento di un contributo d’investimento sono soddisfatti; deve contenere almeno indicazioni sulla situazione iniziale e sui substrati di input, una descrizione dell’impianto e informazioni circa la produzione di energia;
d. pianta generale;
e. elenco dei costi d’investimento;
f. potenza elettrica installata in kWel prima e dopo l’investimento;
g. produzione lorda di elettricità e calore in kWh per anno civile prima e dopo l’investimento;
h. produzione netta di elettricità nonché calore sfruttato esternamente per anno civile prima e dopo l’investimento;
i. data di messa in esercizio prevista.
3.4 Elementi costituenti dell’impianto
Per la determinazione dei costi di un impianto di riferimento vengono presi in considerazione in particolare i costi dei seguenti elementi costituenti dell’impianto per il periodo di utilizzazione indicato; ciò vale anche per il calcolo dei costi d’investimento computabili in caso di rinnovamenti considerevoli:
| Elemento costituente dell’impianto | Periodo di utilizzazione in anni |
|---|---|
| In quota parte: stabile, silo, gru | 25 |
| In quota parte: impianto a combustione, trasporto di combustibile, smaltimento delle ceneri, ventilatori ad aria, canali dell’aria, ventilatore per gas di combustione, movimento della cenere, correnti di radiazione, tamburo della caldaia, vaporizzatore, eco, trattamento dei fumi, Organic Rankine Cycle, impianto a gassificazione di legna | 15 |
| Surriscaldatore | 10 |
| Turbine, generatore, impianto idraulico, trasformatore, circuito di raffreddamento (turbine, generatore), pompe per l’acqua di alimento, contenitori per l’acqua di alimento, condensatore dell’aria, impianti di trasporto in condotta e rubinetteria, stazione di riduzione della pressione, sistema di condensatori, preriscaldamento dell’acqua di alimento, allacciamento a corrente forte | 25 |
| Tecnica di gestione (EMSR) | 15 |
4.1 Requisiti energetici minimi
Un contributo d’investimento viene accordato soltanto se l’efficienza energetica netta (EEN) equivalente è pari almeno allo 0,9 per gli impianti nuovi e almeno allo 0,85 per gli impianti ampliati in misura considerevole.
4.2 Contenuto della domanda
La domanda deve contenere almeno le indicazioni e i documenti seguenti:
4.3 Elementi costituenti dell’impianto
I costi dei seguenti elementi costituenti dell’impianto sono considerati costi d’investimento computabili:
| Elemento costituente dell’impianto | Periodo di utilizzazione in anni |
|---|---|
| Correnti di radiazione, tamburo della caldaia, vaporizzatore, eco, zona di convezione | 15 |
| Surriscaldatore | 10 |
| Turbine, generatore, impianto idraulico, trasformatore, circuito di raffreddamento (turbine, generatore), pompe per l’acqua di alimento (2 elettriche, 1 a vapore), contenitori per l’acqua di alimento, condensatore dell’aria, eiettori, vaso di espansione di purga della caldaia, impianti di trasporto in condotta e rubinetteria, riduzione della pressione, sistema di condensatori e preriscaldamento dell’acqua di alimento, gru del locale dedicato alle turbine, allacciamento a corrente forte, generatore d’emergenza | 25 |
| Tecnica di gestione (EMSR) | 15 |
5.1 Requisiti relativi ai fanghi e all’incenerimento Si possono impiegare soltanto fanghi disidratati oppure rifiuti biogeni essiccati mediante energie rinnovabili. Come combustibili aggiuntivi si possono impiegare soltanto combustibili rinnovabili. 5.2 Per quanto riguarda i requisiti energetici minimi, il contenuto della domanda e la tabella del periodo di utilizzazione valgono gli stessi requisiti degli IIR.
6.1 Requisiti energetici minimi
La torre di fermentazione deve essere riscaldata mediante calore residuo.
6.2 Contenuto della domanda
La domanda deve contenere almeno le indicazioni e i documenti seguenti:
6.3 Elementi costituenti dell’impianto
Per la determinazione dei costi di un impianto di riferimento vengono presi in considerazione in particolare i costi dei seguenti elementi costituenti dell’impianto per il periodo di utilizzazione indicato; ciò vale anche per il calcolo dei costi d’investimento computabili in caso di rinnovamenti considerevoli e per il calcolo del contributo d’investimento per gli impianti a gas di discarica:
| Elemento costituente dell’impianto | Periodo di utilizzazione in anni |
|---|---|
| Parte dello stabile per le centrali termoelettriche a blocco, locale per la misurazione del gas, condotte | 25 |
| Centrali termoelettriche a blocco, incl. raffreddamento d’emergenza | 10 |
| Gasometro, rubinetteria, filtro a sabbia, ventilatore per l’aumento della pressione del gas, raffreddamento del gas, depurazione dei fumi, rimozione di silossano, fiaccola d’emergenza | 15 |
| Tecnica di gestione (EMSR) | 15 |
7.1 Calcolo delle aliquote 7.1.1 Potenza equivalente 7.1.1.1 La potenza equivalente degli impianti di produzione di biogas e a gas di depurazione determinante per il calcolo delle aliquote corrisponde al quoziente fra la produzione netta in kWh e la somma delle ore del relativo anno d’esercizio. Per il calcolo dell’ammontare definitivo del contributo d’investimento sono determinanti due anni d’esercizio completi dell’impianto nuovo, rinnovato o ampliato. 7.1.1.2 Se durante questo periodo vengono utilizzati substrati a elevato tenore energetico con una resa di gas superiore a 500 metri cubi normali per tonnellata di massa fresca trasportata su una distanza di percorso superiore a 50 km, la loro produzione di energia non viene presa in considerazione per la determinazione della potenza equivalente. 7.1.2 Per il calcolo delle aliquote per le centrali elettriche a legna è determinante la potenza dell’impianto. 7.1.3 Le aliquote vengono calcolate pro rata rispetto alle classi di potenza di cui al numero 7.2. 7.2 Aliquote 7.2.1 Le aliquote per gli impianti di produzione di biogas secondo le classi di potenza ammontano a:
| Classe di potenza | Aliquota in fr./kWeq-el |
|---|---|
| ≤ 50 kW | 19 000 |
| ≤100 kW | 18 000 |
| ≤500 kW | 15 000 |
| >500 kW | 13 000 |
7.2.2 Le aliquote per le centrali elettriche a legna secondo le classi di potenza ammontano a:
| Classe di potenza | Aliquota in fr./kWel |
|---|---|
| ≤ 50 kW | 5000 |
| ≤100 kW | 4600 |
| ≤500 kW | 3800 |
| ≤ 5 MW | 3100 |
| > 5 MW | 2200 |
7.2.3 Le aliquote per gli impianti a gas di depurazione secondo le classi di potenza ammontano a:
| Classe di potenza | Aliquota in fr./kWeq-el |
|---|---|
| ≤ 50 kW | 2500 |
| ≤100 kW | 1300 |
| ≤500 kW | 400 |
| >500 kW | 200 |
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