(art. 87r e 87t )
1.1 Esplorazione L’esplorazione del sottosuolo avviene mediante la prospezione e lo sfruttamento e serve a provare l’esistenza di un serbatoio geotermico da sfruttare. 1.2 Prospezione La prospezione comprende analisi volte alla caratterizzazione del sottosuolo di un presunto serbatoio geotermico e alla determinazione dell’ubicazione in superficie nonché del punto di arrivo sotterraneo di una perforazione di sondaggio. 1.3 Sfruttamento Lo sfruttamento comprende il sondaggio mediante perforazioni per l’estrazione dell’acqua calda e per un’eventuale riconduzione nel serbatoio geotermico dell’acqua prelevata.
2.1 Nell’ambito della prospezione sono computabili in particolare i costi per le seguenti attività:
2.2 Nell’ambito dello sfruttamento sono computabili in particolare i costi per le seguenti attività:
a. la preparazione, la costruzione e lo smantellamento del cantiere di perforazione;
b. le perforazioni, comprese tubazioni, cementazione e completamento dell’insieme delle perforazioni di produzione, di iniezione e di monitoraggio previste;
c. le stimolazioni del foro di trivellazione e del serbatoio;
d. le prove di pozzo;
e. le misurazioni del foro di trivellazione, strumentazione compresa;
f. le prove di circolazione;
g. l’analisi delle sostanze rinvenute;
h. l’assistenza geologica, l’analisi dei dati e l’interpretazione.
2.3 Non sono computabili i costi insorti nell’ambito di procedure ufficiali.
3.1 Domanda
La domanda deve fornire informazioni su aspetti del progetto tecnici, economici, legali, organizzativi e rilevanti per la sicurezza e la protezione dell’ambiente, in particolare in merito a:
3.2 Esame della domanda
3.2.1 L’UFE nomina all’interno del gruppo di esperti indipendente un rappresentante dell’Ufficio federale di topografia (swisstopo), in particolare per la valutazione delle componenti geologiche del progetto e del plusvalore per l’esplorazione in Svizzera.
3.2.2 Il gruppo di esperti esamina e valuta la domanda sulla base delle informazioni di cui al numero 3.1 e in particolare in merito ai seguenti aspetti:
a. le attività di prospezione previste e la gestione del progetto;
b. il livello tecnico e qualitativo dei lavori programmati e il tenore innovativo;
c. in che misura le attività di prospezione accrescono le probabilità di individuare un serbatoio geotermico mediante una perforazione di sondaggio;
d. il plusvalore per l’esplorazione di serbatoi geotermici nel sottosuolo svizzero;
e. la gestione dei rischi per la salute, la sicurezza sul lavoro e la sicurezza dell’esercizio nonché l’ambiente.
3.2.3 Se valuta positivamente il progetto, il gruppo di esperti trasmette all’UFE in particolare una raccomandazione su:
a. l’aumento atteso delle probabilità di individuare un serbatoio geotermico;
b. le scadenze delle tappe del progetto;
c. l’ammontare del contributo per la prospezione da concedere;
d. l’impiego di un rappresentante di swisstopo con funzione di accompagnamento al progetto.
3.3 Contratto
Se sussistono i requisiti per la concessione del contributo per la prospezione, nel contratto vengono disciplinati secondo l’articolo 87t capoverso 1 in particolare i seguenti punti:
a. le tappe principali che il richiedente deve raggiungere e le scadenze da rispettare;
b. l’obbligo di informazione del richiedente nei confronti dell’UFE, segnatamente in relazione a rapporti finanziari, conteggi finali ed eventuali modifiche del progetto;
c. l’entità, le condizioni e la scadenza del contributo per la prospezione;
d. il trasferimento a titolo gratuito dell’impianto alla Confederazione e la concessione a quest’ultima di un diritto di compera del fondo, se un progetto non viene portato avanti e nemmeno utilizzato per altri scopi; sono fatti salvi i monopoli cantonali;
e. la pubblicazione di tutti i dati finanziari necessari al calcolo di eventuali perdite o utili secondo gli articoli 34 e 34a ;
f. i motivi che conducono allo scioglimento del contratto;
g. ulteriori condizioni.
3.4 Svolgimento e conclusione del progetto
3.4.1 Il responsabile del progetto svolge i lavori di prospezione programmati.
3.4.2 L’accompagnatore del progetto segue il progetto durante i lavori di prospezione e valuta i risultati di tali lavori. Per adempiere i suoi compiti, può coinvolgere il gruppo di esperti. Redige rapporti periodici per l’UFE e il gruppo di esperti.
3.4.3 Se non vengono rispettate le tappe o le scadenze di cui al numero 3.3 lettera a, l’UFE può sciogliere il contratto con effetto immediato.
3.4.4 Al termine delle attività, il gruppo di esperti valuta a beneficio dell’UFE i risultati dei lavori di prospezione e valuta i risultati in quanto all’aumento atteso delle probabilità di individuare un presunto serbatoio geotermico.
4.1 Domanda
La domanda deve fornire informazioni su aspetti del progetto tecnici, economici, legali, organizzativi e rilevanti per la sicurezza nonché per la protezione dell’ambiente, in particolare in merito a:
4.2 Esame della domanda
4.2.1 L’UFE nomina all’interno del gruppo di esperti indipendente un rappresentante di swisstopo, in particolare per la valutazione delle componenti geologiche del progetto e del plusvalore per l’esplorazione in Svizzera.
4.2.2 Il gruppo di esperti esamina e valuta la domanda sulla base delle informazioni fornite al numero 4.1 in particolare in merito a:
a. le caratteristiche attese del presunto serbatoio geotermico, in particolare la temperatura nel foro di trivellazione all’altezza del serbatoio e le caratteristiche relative al trasporto del serbatoio;
b. il livello tecnico e qualitativo dei lavori programmati e il tenore innovativo;
c. il plusvalore per l’esplorazione di serbatoi geotermici nel sottosuolo svizzero;
d. la gestione dei rischi per la salute, la sicurezza sul lavoro e la sicurezza dell’esercizio nonché per l’ambiente.
4.2.3 In caso di valutazione positiva della domanda il gruppo di esperti trasmette all’UFE in particolare una raccomandazione su:
a. la temperatura attesa del serbatoio nel foro di trivellazione all’altezza del serbatoio e le caratteristiche relative al trasporto del serbatoio;
b. le scadenze delle tappe del progetto;
c. l’ammontare del contributo allo sfruttamento da concedere;
d. l’impiego di un esperto indipendente in qualità di accompagnatore del progetto.
4.3 Contratto
Se vi sono i presupposti per la concessione del contributo allo sfruttamento, nel contratto vengono regolamentati secondo l’articolo 87t capoverso 1 in particolare i seguenti punti:
a. le tappe principali che il richiedente deve raggiungere e le scadenze da rispettare;
b. l’obbligo di informazione del richiedente nei confronti dell’UFE, segnatamente relativo a rapporti finanziari, conteggi finali ed eventuali modifiche del progetto;
c. l’entità, le condizioni e la scadenza del contributo allo sfruttamento;
d. fatti salvi monopoli cantonali, il trasferimento a titolo gratuito dell’impianto alla Confederazione e la concessione a quest’ultima di un diritto di compera del fondo, se un progetto non viene portato avanti e nemmeno utilizzato per altri scopi;
e. la pubblicazione di tutti i dati finanziari necessari al calcolo di eventuali perdite o utili secondo gli articoli 34 e 34a ;
f. i motivi che conducono allo scioglimento del contratto;
g. ulteriori condizioni.
4.4 Svolgimento e conclusione del progetto
4.4.1 Il responsabile del progetto svolge i lavori di sfruttamento programmati.
4.4.2 L’accompagnatore del progetto segue il progetto durante i lavori di sfruttamento e valuta i risultati di tali lavori, in particolare per quanto riguarda la temperatura e le caratteristiche del serbatoio relative al trasporto. Per adempiere i suoi compiti, può coinvolgere il gruppo di esperti. Redige rapporti periodici per il gruppo di esperti.
4.4.3 Se non vengono rispettate le tappe o le scadenze di cui al numero 4.3 lettera a, l’UFE può sciogliere il contratto con effetto immediato.
4.4.4 Al più tardi sei mesi dopo la conclusione dei lavori di sfruttamento, il gruppo di esperti valuta i risultati dell’attività di sfruttamento.
4.4.5 L’UFE comunica al responsabile del progetto il risultato dell’esame, in particolare quello relativo al serbatoio geotermico.
5.1 Il richiedente fornisce a titolo gratuito a swisstopo e al Cantone di ubicazione, entro al massimo sei mesi dopo il rilevamento effettuato secondo le disposizioni tecniche di swisstopo, i rispettivi geodati.
5.2 I geodati possono essere utilizzati:
5.3 swisstopo mette a disposizione del pubblico i geodati primari e i geodati primari processati scaduti i termini elencati qui di seguito, che decorrono a partire dal rilevamento:
a. per la prospezione: 24 mesi;
b. per lo sfruttamento: 12 mesi.
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