Il Consiglio federale può subordinare l’immissione in commercio di impianti fabbricati in serie a una valutazione della conformità, all’apposizione di un contrassegno, a una registrazione o a un’omologazione nella misura del carico ambientale che essi provocano.
Può riconoscere esami, valutazioni della conformità, contrassegni, registrazioni e omologazioni esteri.
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