Con l’entrata in vigore della presente legge sono, inoltre, abrogate:
le prescrizioni cantonali concernenti la materia disciplinata dalla medesima;
le prescrizioni cantonali concernenti le vacanze, riservato il capoverso 2, qui appresso.
Le prescrizioni cantonali prevedenti vacanze più lunghe di quelle stabilite nell’articolo 341biscapoverso 1 del Codice delle obbligazioni1rimangono in vigore come disposizioni di diritto civile nell’ambito del capoverso 2 del predetto articolo.
Sono riservate le prescrizioni cantonali sulla visita medica dei giovani, nella misura in cui la Confederazione non usa della competenza conferitale nell’articolo 29 capoverso 4.
RS 220 . All’art. 341biscpv. 1 e 2, nel testo della presente L (RU 1966 57art. 64), corrisponde ora l’art, 329a cpv. 1, nel testo del 16 dic. 1983. ↩
Abrogato dal n. II 408 della LF del 15 dic. 1989 concernente l’approvazione di atti legislativi dei Cantoni da parte della Confederazione, con effetto dal 1° feb. 1991 (RU 1991 362;FF 1988 II 1149). ↩
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.