- Il Consiglio federale stabilisce la data dell’entrata in vigore della legge. Esso può differire l’entrata in vigore di singole parti o disposizioni.
- Il Consiglio federale, se non mette simultaneamente in vigore tutte le disposizioni della legge, determina con l’entrata in vigore delle singole disposizioni se e in quale misura sono abrogate le leggi federali indicate nell’articolo 72 capoverso 1.
Data dell’entrata in vigore: 1° febbraio 19661