Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1erjuil. 2025 (RO 2025 30). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 1ermars 2024 (RO 2023 255). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 1ermars 2024 (RO 2023 255). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 1ermars 2024 (RO 2023 255). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 1ermars 2024 (RO 2023 255). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 1ermars 2024 (RO 2023 255). ↩
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1 commentary
Wiederholtes Schweigen bzw. die ausbleibende Einreichung eines Zertifikats gilt als konkreter Hinweis/Indiz für Fahrungeeignetheit bzw. Fahruntauglichkeit.
“Se un conducente ultrasettantacinquenne non dà seguito all'invito dell'autorità rispettivamente non fornisce un certificato medico che confermi la sua idoneità alla guida, la licenza di condurre può essergli revocata a titolo preventivo ai sensi dell'art. 30 OAC (cfr. STF 1C_391/2012 citata consid. 3 e rif.; Hans Giger, SVG Kommentar, IX ed. Zurigo 2022, n. 5 in fine ad art. 15c). Quando un conducente richiesto di produrre una tale certificazione, generalmente dopo richiamo, non vi ottempera, va infatti presunta la sua inattitudine e pronunciata la revoca preventiva della sua licenza di condurre fino a chiarimento della situazione. Il silenzio dell'interessato, eventualmente ripetuto, costituisce in effetti un indizio concreto d'inattitudine. Ciò posto, se i termini legali vanno rispettati scrupolosamente, si può comunque ammettere - salvo indizio oggettivo contrario - una proroga di qualche settimana o mese, in caso di invio di un richiamo o d'indisponibilità del medico (cfr. Cédric Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, Berna 2015, pag. 101 con rimandi; da notare pure che dal 1° marzo 2024 è entrata in vigore una modifica dell'art. 27 OAC [qui non ancora applicata] che prevede l'inoltro da parte dell'autorità di promemoria per le visite di controllo, con informazione delle date di scadenza entro cui devono essere disponibili i risultati della visita, che possono essere prorogati solo eccezionalmente; cfr. art. 27 cpv. 1bis, 1ter e 1quinquies OAC; USTRA, Secondo pacchetto di revisione delle prescrizioni sulla licenza di condurre, rapporto esplicativo del 10 maggio 2023, pag. 8 seg.). La licenza di condurre revocata preventivamente va restituita non appena il conducente produce la certificazione medica richiesta dall'esito favorevole (cfr. Mizel, op. cit., pag. 102).”