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Art. 46

823.111OSEFederal Council Ordinance1 juil. 1991Source originale

(art. 18, al. 2, LSE)

  1. Le bailleur de services dont l’activité est soumise à autorisation tient le décompte des missions effectuées par les travailleurs dont il loue les services.
  2. Il communique à l’autorité cantonale compétente, à la fin de chaque année civile:
    1. le total des heures de missions;
    2. le nombre, le sexe et la nationalité (suisse, étrangère) des travailleurs dont il a loué les services.
  3. Le SECO veille à ce que les modalités d’annonce soient uniformes.
  4. Le bailleur de services soumis à autorisation peut être tenu de fournir au SECO, dans le cadre d’enquêtes partielles, d’autres données, sous une forme anonyme, relatives à la personne des travailleurs dont il a loué les services et à leurs caractéristiques intéressant le marché du travail.

1 commentary

N1.Déclaration annuelle : heures et caractéristiques des personnes prêtées

Conformément à l'art. 46 OSE, le prêteur doit indiquer, dans la déclaration annuelle adressée à l'autorité cantonale compétente, le total des heures de travail effectuées ainsi que le nombre, le sexe et l'origine (suisse/étrangère) des personnes mises à disposition.

Al riguardo si ricorda che giusta l'art. 12 cpv. 1 e 3 LC i datori di lavoro che cedono per mestiere lavoratori a terzi devono chiedere un'autorizzazione d'esercizio all'ufficio cantonale del lavoro e lo stesso devono fare le succursali che hanno la sede in un Cantone diverso da quello della sede principale. Inoltre, giusta l'art. 12 cpv. 2 LC per la fornitura all'estero di personale a prestito, oltre all'autorizzazione cantonale è necessaria un'autorizzazione d'esercizio della SECO. L'art. 18 cpv. 2 LC prevede poi che al fine di seguire l'andamento del mercato del lavoro, l'autorità di rilascio dell'autorizzazione per la fornitura di personale a prestito può obbligare il prestatore a fornirle dati statistici impersonali sulla sua attività. A tal proposito l'art. 46 OC precisa che il prestatore la cui attività è sottoposta ad autorizzazione tiene la contabilità delle prestazioni effettuate dai lavoratori forniti a prestito (cpv. 1) e che alla fine di ogni anno civile comunica alla competente autorità cantonale la somma delle ore di prestazioni fornite e il numero, il sesso e l'origine (svizzera o estera) dei lavoratori forniti a prestito (cpv. 2).
Al riguardo si ricorda che giusta l'art. 12 cpv. 1 e 3 LC i datori di lavoro che cedono per mestiere lavoratori a terzi devono chiedere un'autorizzazione d'esercizio all'ufficio cantonale del lavoro e lo stesso devono fare le succursali che hanno la sede in un Cantone diverso da quello della sede principale. Inoltre, giusta l'art. 12 cpv. 2 LC per la fornitura all'estero di personale a prestito, oltre all'autorizzazione cantonale è necessaria un'autorizzazione d'esercizio della SECO. L'art. 18 cpv. 2 LC prevede poi che al fine di seguire l'andamento del mercato del lavoro, l'autorità di rilascio dell'autorizzazione per la fornitura di personale a prestito può obbligare il prestatore a fornirle dati statistici impersonali sulla sua attività. A tal proposito l'art. 46 OC precisa che il prestatore la cui attività è sottoposta ad autorizzazione tiene la contabilità delle prestazioni effettuate dai lavoratori forniti a prestito (cpv. 1) e che alla fine di ogni anno civile comunica alla competente autorità cantonale la somma delle ore di prestazioni fornite e il numero, il sesso e l'origine (svizzera o estera) dei lavoratori forniti a prestito (cpv. 2).

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