(art. 18, al. 2, LSE)
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Conformément à l'art. 46 OSE, le prêteur doit indiquer, dans la déclaration annuelle adressée à l'autorité cantonale compétente, le total des heures de travail effectuées ainsi que le nombre, le sexe et l'origine (suisse/étrangère) des personnes mises à disposition.
“Al riguardo si ricorda che giusta l'art. 12 cpv. 1 e 3 LC i datori di lavoro che cedono per mestiere lavoratori a terzi devono chiedere un'autorizzazione d'esercizio all'ufficio cantonale del lavoro e lo stesso devono fare le succursali che hanno la sede in un Cantone diverso da quello della sede principale. Inoltre, giusta l'art. 12 cpv. 2 LC per la fornitura all'estero di personale a prestito, oltre all'autorizzazione cantonale è necessaria un'autorizzazione d'esercizio della SECO. L'art. 18 cpv. 2 LC prevede poi che al fine di seguire l'andamento del mercato del lavoro, l'autorità di rilascio dell'autorizzazione per la fornitura di personale a prestito può obbligare il prestatore a fornirle dati statistici impersonali sulla sua attività. A tal proposito l'art. 46 OC precisa che il prestatore la cui attività è sottoposta ad autorizzazione tiene la contabilità delle prestazioni effettuate dai lavoratori forniti a prestito (cpv. 1) e che alla fine di ogni anno civile comunica alla competente autorità cantonale la somma delle ore di prestazioni fornite e il numero, il sesso e l'origine (svizzera o estera) dei lavoratori forniti a prestito (cpv. 2).”
“Al riguardo si ricorda che giusta l'art. 12 cpv. 1 e 3 LC i datori di lavoro che cedono per mestiere lavoratori a terzi devono chiedere un'autorizzazione d'esercizio all'ufficio cantonale del lavoro e lo stesso devono fare le succursali che hanno la sede in un Cantone diverso da quello della sede principale. Inoltre, giusta l'art. 12 cpv. 2 LC per la fornitura all'estero di personale a prestito, oltre all'autorizzazione cantonale è necessaria un'autorizzazione d'esercizio della SECO. L'art. 18 cpv. 2 LC prevede poi che al fine di seguire l'andamento del mercato del lavoro, l'autorità di rilascio dell'autorizzazione per la fornitura di personale a prestito può obbligare il prestatore a fornirle dati statistici impersonali sulla sua attività. A tal proposito l'art. 46 OC precisa che il prestatore la cui attività è sottoposta ad autorizzazione tiene la contabilità delle prestazioni effettuate dai lavoratori forniti a prestito (cpv. 1) e che alla fine di ogni anno civile comunica alla competente autorità cantonale la somma delle ore di prestazioni fornite e il numero, il sesso e l'origine (svizzera o estera) dei lavoratori forniti a prestito (cpv. 2).”
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