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Commenti: Art. 2 | Omnilex
Law
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Art. 2
Art. 1
Art. 3
Art. 2
141.0
LCit
Federal Act
1 gen 2018
Fonte originale
Il figlio acquisisce, con la cittadinanza svizzera, la cittadinanza cantonale e l’attinenza comunale del genitore svizzero.
Se entrambi i genitori sono svizzeri, il figlio acquisisce la cittadinanza cantonale e l’attinenza comunale del genitore di cui porta il cognome.
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LCit · Legge federale sulla cittadinanza svizzera
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